La Corte di Cassazione, V sez. penale con sentenza n. 11891/2010, ha stabilito che commette un reato il datore di lavoro “che minaccia il licenziamento a un dipendente che non accetta “di svolgere l'attività lavorativa fuori del normale orario di servizio”.
Il caso ha riguardato un capo reparto che, riprendeva un'impiegata per non aver accettato di svolgere l'attività lavorativa fuori dal normale orario di servizio, asserendo che “l'avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” e prospettandole, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
Secondo la Suprema Corte, tale comportamento, integra i reati di minacce e di violenza privata. Per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro e, al risarcimento dei danni alla lavoratrice
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