Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 3023 del 10 febbraio 2010
La Cassazione, con sentenza 3023 del 10 febbraio 2010, ha affermato che è risarcibile, quale danno non patrimoniale quello derivante al lavoratore dall'illegittimo disconoscimento del diritto di riscatto e ricongiunzione previdenziale, con conseguente necessità di protrazione dell'attività lavorativa e connessa compromissione delle scelte di vita del lavoratore. La S.C. ha rilevato che il diniego della Cassa Nazionale di Previdenza per Geometri alla richiesta del lavoratore non era fondato né su circolari interne né su precedenti giurisprudenziali, pertanto non era un comportamento diligente e legittimo.

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