Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I – 28 gennaio 2010 ha stabilito che nell'ipotesi di inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie, protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall'organismo notificato mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell'art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.).
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