La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 23591/2009, ha stabilito che l'assegno 'una tantum' in favore dei superstiti, previsto dall'art. 2, 3° comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a differenza dell'assegno previsto dal secondo comma dello stesso articolo, è dovuto non soltanto quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma altresì quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, come le epatiti post trasfusionali.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 23591/2009
Articoli correlati
-
-
-
-
02-01-2021
Responsabilità medica da emotrasfusione: il punto
La Corte di cassazione fa il punto sulla responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione -
In evidenza oggi
- Assegno sociale extracomunitari: serve permesso di soggiorno di lungo periodo
- WhatsApp e mail come prove nel processo
- Il caso di Grinzane Cavour: riflessioni sulla legittima difesa
- Gatti randagi e responsabilità penale: la Cassazione tutela le “gattare”
- Querela di falso: differenze tra via principale e incidentale
