La Suprema Corte, con sentenza n. 24774/2009, ha precisato che l'indennità di maternità per astensione facoltativa (c.d. congedo parentale) compete alle lavoratrici agricole non solo ove, nell'anno precedente, abbiano svolto cinquantuno giornate lavorative, ma anche nell'ipotesi in cui, pur non avendo lavorato nell'anno precedente, abbiano fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
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