L'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 2561/2003) precisando che tale credito può essere fatto valere anche con il semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora. In tale ipotesi, qualora il debitore voglia effettuare la contestazione della conformità del credito rispetto alla tariffa professionale, avrà l'onere di specificare le singole voci che ritiene difformi rispetto alla tariffa e sarà compito del giudice verificare l'esattezza delle contestazioni facendo riferimento, appunto, alla tariffa professionale.
L'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 2561/2003)
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