Il Tribunale di Genova (sentenza 31 agosto 2009, n. 1188) con orientamento del tutto nuovo, ha sostenuto che in presenza di un rapporto di lavoro qualificato contrattualmente di collaborazione coordinata e continuativa, privo dei requisiti della specificità e della tempestività, deve applicarsi la sanzione consistente nella conversione automatica del contratto da parasubordinato a subordinato, trasformando il rapporto nella forma maggiormente garantistica per il lavoratore.
Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con sentenza del 31 agosto 2009, n. 1188
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