La Cassazione ( sent. 19253/2009) stabilisce che ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il cd. Verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria.
La Corte ribadisce che vi è differenza tra un dipendente licenziato il quale non abbia, quindi prospettive di entrate economiche nei mesi successivi, ed un dipendente che lavori solo alcuni mesi dell'anno, ma abbia comunque la garanzia ( almeno dal punto di vista contrattuale) di uno stipendio anche per gli anni successivi ( pertanto non c'è violazione né dell'art. 3 Cost. né dell'art. 38 Cost. )
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