Interessandosi del caso di una donna che se era suicidata dopo aver subito maltrattamenti e violenze dal proprio compagno la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di aggravanti in relazione alla condanna per maltrattamenti. La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza 44492/2009) che nella parte motiva spiega che "per garantire il principio di colpevolezza e di personalita' della responsabilita' penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti e' necessario che l'evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacita' di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente al quale, pertanto, non potra' imputarsi il rischio dell'aggravante in esame in rapporto alla sua condotta comprovatamente illecita'. L'aggravante nei confronti dell'uomo violento era stata chiesta dal PM che aveva supposto che il suicidio fosse stato indotto dall'uomo. In primo grado la Corte d'Assise di Bergamo aveva emesso un verdetto di condanna per il reato di maltrattamenti con tanto di aggravante per il suicidio. In appello la sentenza
è stat apoi modificata sulla base del rilevo che la donna aveva confessato di accettare per amore le 'violente interperanze dell'uomo' con cui voleva sposarsi. La decisione è stata ora convalidata dalla Cassazione che ha confermato la condanna per maltrattamenti senza l'aggravante.

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