Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.
Nella specie ( Cass. 8948/2009), non sono idonee a concretare giusta causa di recesso la violazione da parte del preponente del diritto di esclusiva avvenuta in modo sporadico e di scarsa incidenza sull'economia complessiva del rapporto o il fatto del preponente che solleciti il pagamento di importi già incassati a causa di disguidi amministrativi che concreterebbe secondo l'agente condotta diffamatoria presso i clienti a danno di quest'ultimo.
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