Il garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 10/16 febbraio 2003) a seguito delle lamentele di un lavoratore cui era stato imposto di esibire, oltre al documento di riconoscimento anche il tesserino aziendale e la "busta paga" per poter ritirare lo stipendio in banca, ha precisato che, gli istituti bancari incaricati del pagamento degli stipendi, per quanto riguarda i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al proprio “capo”, devono limitarsi a conoscere i dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale adempimento da parte dell'Istituto di credito di altri obblighi di legge (es. normativa antiriciclaggio).
L'esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori, precisa il Grante "rispetto a quello di riconoscimento, come appunto la busta paga, senza peraltro l'adozione di opportuni accorgimenti, non risulta giustificata, in base al principio di proporzionalità sancito dalla legge 675/1996, considerando anche che in tale documentazione possono essere contenute indicazioni da cui è desumibile l'appartenenza sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute”.
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