Per l'INL, il permesso di soggiorno provvisorio consente agli stranieri richiedenti asilo di aprire un conto bancario o postale sul quale sarà possibile il versamento della retribuzione

di Lucia Izzo - Anche i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri richiedenti asilo rischiano di incorrere nelle sanzioni per il pagamento in contanti della retribuzione. Costoro, non potranno giustificarsi adducendo l'impossibilità per tali lavoratori di avere un conto corrente bancario e/o postale intestato a causa del ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno che, ai sensi del decreto sicurezza costituisce documento di riconoscimento.


Stranieri: possono aprire conto corrente per stipendio

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Come precisato dall'A.B.I., i cittadini extracomunitari potranno ottenere l'apertura di un conto corrente intestato presentando, assieme al codice fiscale (ancorché solo numerico) rilasciatogli, il c.d. "permesso di soggiorno provvisorio" che, recando la fotografia del richiedente asilo, presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000.


Lo ha chiarito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 5293 del 5 giugno 2019, pronunciandosi sulla richiesta di parere in merito all'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 913, L. n. 205 del 2017 ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno.

Stop alle retribuzioni in contanti

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Dal 1° luglio 2018, datori di lavoro e committenti sono tenuti a corrispondere la retribuzione ai dipendenti con mezzi diversi dal denaro contante. Un'innovazione introdotta dalla legge 205/2017 allo scopo di scongiurare la prassi delle buste paga false, con importi non corrispondenti a quelli del cedolino o infiori ai minimi fissati dai contratti collettivi.


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In una precedente nota l'Ispettorato ha chiarito che i trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro che prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.


La retribuzione e ogni altro anticipo di essa, dunque, deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con una serie di mezzi di pagamento, ovvero:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

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L'INL ha chiarito che negli "strumenti di pagamento elettronico" rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN.

Banche e obblighi di identificazione della clientela

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All'Ispettorato è stato chiesto se risulti sanzionabile la condotta di quei datori di lavoro che abbiano erogato in contanti la retribuzione ai lavoratori stranieri richiedenti asilo trovatisi nell'impossibilità di intestarsi un conto corrente bancario o postale stante la mancanza del permesso di soggiorno che, come disposto dal D.L. n. 113/2018, è il solo atto che costituisce un documento di riconoscimento.


Per fornire risposta al quesito inerente la tematica in oggetto, l'INL ha ritenuto di dover all'uopo richiamare la circolare che l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha indirizzato il 19 aprile scorso ai propri associati in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell'apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, di cui al d.lgs. n. 142/2015.


Infatti, gli istituti di credito, in virtù degli obblighi sull'antiriciclaggio (cfr. d.lgs. n. 231/2007), sono tenuti a identificare la clientela attraverso il ricorso a documenti d'identità o altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente" (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

Permesso di soggiorno provvisorio

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L'art. 4 del d.lgs. n. 142/2015, recentemente oggetto di modifica a opera del"decreto Sicurezza" (n. 113/2018), prevede infatti che solo il permesso di soggiorno costituisca documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 445/2000.

In realtà, ha chiarito l'A.B.I., anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto citato, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l'identificazione personale del richiedente ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.

Tale conclusione è ritenuta in linea anche con quanto rappresentato dal Ministero dell'interno che ha confermato come il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, permesso di soggiorno provvisorio, "reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000".

Sanzionabile chi paga ai richiedenti asilo lo stipendio in contanti

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In considerazione di quanto predetto, nelle more degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell'Interno, l'Ispettorato ritiene di fornire risposta positiva in relazione al quesito sottoposto alla sua attenzione

In conclusione, deve affermarsi la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall'ABI, potranno procedere all'apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4, comma 3, del decreto citato e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati.


Foto: 123rf.com
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