La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1377 dello scorso 29 gennaio, ha affermato che al minore riconosciuto "non deambulante" compete l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/80. A sostegno di tale principio, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la situazione d'inabilità richiesta dalla legge (da intendersi come impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita) può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza. La legge, infatti, attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, senza porre un limite minimo di età e tiene conto del fatto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.
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