La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 11525/2006) ha stabilito che "la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorchè questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza". I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; 'tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano'".
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