La Cassazione rigetta il ricorso della donna affetta da "discalculia", perché è una patologia che non necessita di assistenza continua

di Marina Crisafi -Non riconoscere il valore del denaro e sbagliare sempre i conti è certamente un limite che impedisce di svolgere con cognizione di causa un atto della vita quotidiana, ma non abbastanza grave da riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento.

Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 15883 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna affetta da una malattia congenita polmonare e da "discalculia", ovvero da una patologia che comporta l'impossibilità di effettuare conteggi corretti.

La sua richiesta, però, già considerata inaccettabile dai giudici di merito sulla base degli esiti della CTU che aveva accertato che le sue condizioni psico-fisiche non erano tali da richiedere una costante sorveglianza, viene rigettata anche in Cassazione.

I giudici del Palazzaccio infatti non concordano con la tesi della ricorrente secondo la quale "l'incapacità di svolgere anche un solo atto che abbia cadenza quotidiana, quale quello di utilizzare il denaro" è sufficiente ad integrare l'ipotesi di legge per il riconoscimento dell'invocato beneficio.

Per la Corte il dettato della legge n. 18/1980 che ha previsto l'indennità di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili è chiaro. Per avere diritto al beneficio occorre infatti la sussistenza di due requisiti: "a) l'invalidità totale; b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Si tratta di requisiti concorrenti, ha proseguito la Corte, dai quali "l'interprete non può prescindere" e quindi sulla base dell'univoco orientamento giurisprudenziale in materia, il soggetto deve trovarsi alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua".

Nel caso in esame, invece, la CTU ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente e non abbisogna di un'assistenza personale continuativa.

Quanto al mancato riconoscimento del denaro, ha rilevato infine la S.C., "pur costituendo un grave e rilevante limite, non configura la necessità di un'assistenza continua che legittima l'indennità di accompagnamento di cui
all'art. 1 della legge n. 18 del 1980".


Cassazione sentenza n. 15883/2015

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