Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione che aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiarito i termini e la portata di tale sentenza. Secondo i Consulenti, il dipendente assente dal lavoro perche' carcerato non puo' essere licenziato per 'inadempimento', ma il licenziamento puo' avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto c'e' un'impossibilita' della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".
La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la
sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore e' assente dal
lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di
detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto
contrattuale non si e' in presenza di un inadempimento, bensi' di un fatto oggettivo determinante una
sopravvenuta impossibilita' temporanea della prestazione lavorativa a
norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilita'
della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia
esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo".
Ciò non toglie che possano sussistere altre ragioni per il licenziamento. La detenzine infatti puo' costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.
Altre informazioni su questo argomento
Le ipotesi di impossibilita' sopravvenuta della prestazione
lavorativa - spiegano i consulenti - che impediscono la prosecuzione del
rapporto rientrano, infatti, in quelle "ragioni inerenti all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa" previste dalla norma in questione".
Tuttavia, la carcerazione preventiva o conseguente a una
condanna penale, non sempre possono ammettere il licenziamento per
'giustificato motivo oggettivo'. Questo e' ammesso soltanto nella
misura in cui, in relazione alla sua prevedibile durata e alle
dimensioni dell'azienda, l'assenza del lavoratore determini problemi
organizzativi non fronteggiabili con il restante personale Il datore
di lavoro, quindi, prima di effettuare il licenziamento deve valutare
se e' in grado o no di tollerare ulteriormente l'assenza del
lavoratore, in base a tutte le condizioni aziendali richiamate dalla
giurisprudenza (cioe' le dimensioni dell'azienda; il tipo di mansioni;
la durata dell'assenza gia' maturata; la durata prevedibile
dell'assenza futura; la possibilita' di affidare ad altri dipendenti
in servizio le mansioni del lavoratore assente; ogni altra circostanza
utile per valutare la "tollerabilita'" dell'assenza).
Da segnalare anche che se il licenziamento per motivo oggettivo
e' giustificato in relazione alla detenzione, il lavoratore poi
riconosciuto innocente in sede penale ha diritto alla reintegrazione
nel posto di lavoro (art. 102 bis disp. att. cod. proc. pen.), senza
obbligo di risarcimento del danno a carico del datore di lavoro.