Chi riceve in eredità una casa con i mobili in essa contenuti, può tenersi anche i quadri che costituiscono parte sostanziale dell'arredo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione intervenendo a diremere una controversia sorta in relazione all'interpretazione dell'art. 812 del codice civile.
Da una parte infatti si sosteneva che i quadri di valore che si trovavano nella casa oggetto di eredità non potessero essere ricompresi nel termine "mobili" utilizzato nel testamento trattandosi piuttosto di elementi di arredo.
Secondo la Cassazione però l'art. 812 c.c. fissa un principio generale per il concetto di beni mobili è "onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale tutti i beni che non siano qualificabili come immobili". Per questo motivo l'espressione "mobili" utilizzata nel testamento per indicare i beni che corredano un'abitazione "non autorizza di per sé a escludere parte di questi ultimi, qualunque sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere".
La sentenza (19283/2009) della seconda sezione civile della Corte ha così ribaltato il verdetto dei giudici di merito. I quadri, dunque, secondo gli Ermellini "costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi decorativi, la cui integrazione costituisce l'insieme che correda un' abitazione".
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