Avv. Roberto Cataldi |

Corte Costituzionale: vietato alle toghe schierarsi politicamente anche se fuori ruolo

La Corte Costituzionale ha detto no alle toghe schierate politicamente. Ferma restando la libertà di avere un propria idea politica resta il divieto per le toghe di iscriversi a partiti politici e movimenti. Il divieto è stato riaffermato in una sentenza in cui la Consulta ricorda altresì che nell'assumere degli incarichi i magistrati, anche se fuori ruolo, non devono apparire "organicamente schierati". Oggi sta di fatto che sono molte le toghe fuori ruolo che ricoprono funzioni certamente non apolitiche. Secondo la sezione disciplinare del CSM, il divieto di iscriversi a partiti politici contrasterebbe con la Cotituzione che riconosce a ogni cittadino di associarsi liberamente in partiti e la possibilita' per un magistrato, purche' fuori ruolo, di candidarsi alle elezioni. Di diverso avviso la Consulta che sottolinea come ai magistrati è fatto divieto non solo di iscriversi formalmente ai partiti ma è anche precluso l'organico schieramento con una delle parti politiche. In entrambi i casi si rischia di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni della magistratura compromettendone l'immagine. In sostanza i Magistrati "per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialita'".

Altre informazioni su questa sentenza

La sentenza 224 che ha visto come redattore il giudice Paolo Maddalena, evidenzia come la Costituzione, se non impone, tuttavia consente che "il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialita' e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni". La Corte Costituzionale per la prima volta comprende in questo divieto e nelle regole di imparzialita', anche i magistrati fuori ruolo e sottolinea come "non contrasta con quei parametri l'assolutezza del divieto, ossia il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto - si spiega nella sentenza - si correla ad un dovere di imparzialita' e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato,temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico".


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