La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14553/2009) ha stabilito che è possibile la liquidazione dei compensi dell'avvocato e ciò anche se questi non ha depositato la nota spese. La Corte ha precisato che "vero è che, nel caso di mancata presentazione della nota spese ad opera della parte che chiede il rimborso delle spese processuali, il giudice deve indicare gli atti a cui si riferisce la liquidazione di diritti ed onorari. Ma chi proponga ricorso per cassazione per questo motivo è tenuto ad esplicitare le ragioni per cui la liquidazione operata dalla sentenza impugnata è da ritenere incongrua o sproporzionata in relazione all'attività svolta nel giudizio (…)".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno osservato che "spese diritti ed onorari sono stati contenuti in termini modesti, ed il ricorrente ha svolto le sue censure in termini meramente astratti, senza neppur teoricamente dedurre la difformità degli importi liquidati rispetto a quelli spettanti per legge".

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