In tema di procedimento giudiziale civile, l'interesse ad agire o a contraddire (c.d. "legitimatio ad causam") deve essere inteso come condizione dell'azione interna all'interesse medesimo, ossia come elemento strutturale che sorregge l'azione stessa. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. N. 17064/02), precisando che, di conseguenza, la sussistenza della "legitimatio ad causam" deve essere accertata con riferimento al tempo della decisione, e ciò in virtù del principio della cd. effettività sostanziale.
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