Basta che tale facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione
Avv. Lorenzo Sozio - La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è finalmente espressa sulla questione della possibilità di delega al sostituto processuale di costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 76 c.p.p. con la preziosa pronuncia del 16 Marzo 2018 n. 12213 (sotto allegata), per mezzo della quale ha fatto chiarezza sui poteri che il sostituto processuale del difensore e procuratore speciale ha nell'esercitare l'azione civile all'interno del processo penale.

Costituzione di parte civile, le sezioni unite risolvono il contrasto

Siffatta autorevole sentenza delle Sezioni Unite ha tracciato un vero e proprio trattato manualistico sull'istituto della costituzione di parte civile e soprattutto sui poteri che vengono conferiti al difensore mediante le richieste procure speciali che autorizzano quest'ultimo ad esercitare le facoltà connesse alla richiesta di risarcimento del danno o di restituzione in forma specifica nel solco dell'azione penalistica.

Dapprima è stata ribadita e rispolverata la netta distinzione tra la legitimatio ad causam e la legitimatio ad processum: la legittimazione processuale indica il potere di esercitare la richiesta di risarcimento del danno e di restituzione ai sensi dell'art. 185 c.p., prerogativa della parte lesa e/o della persona offesa

dal reato ai sensi dell'art. 74 c.p.p., la quale può costituirsi in giudizio personalmente o attraverso un proprio procuratore ai sensi dell'art. 122 c.p.p. che va ad assumere la prerogativa di costituirsi parte civile in nome e per conto del rappresentato con le medesime capacità di disposizione delle posizioni giuridico-soggettive di quest'ultimo; la legittimazione processuale invece indica la necessaria rappresentanza processuale attraverso il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p. per mezzo del quale il danneggiato deve essere patrocinato in giudizio ed al quale va appunto conferita la procura alle liti (procura ad litem), che è colui il quale fa valere "materialmente" e giudizialmente le pretese della parte civile sul "palcoscenico" processuale.

Spesso queste due funzioni vengono assunte dal medesimo soggetto, l'avvocato difensore della persona offesa e/o danneggiata, al quale vengono conferite due procure speciali affinché si costituisca parte civile nel processo penale in nome e per conto dell'avente diritto e/o quale difensore tecnico dello stesso nel medesimo giudizio.

Quindi la persona offesa e/o danneggiata può scegliere di "tenere per sé" il potere di esercitare il diritto alle restituzioni o al risarcimento (legitimatio ad causam) e poi necessariamente conferire procura speciale al difensore di fiducia per costituirsi in giudizio per mezzo del patrocinio di un soggetto abilitato per legge; oppure può scegliere di conferire al difensore di fiducia, oltre alla indispensabile procura alle liti, una ulteriore procura speciale affinché questo assuma anche la rappresentanza sostanziale, ossia la propria posizione giuridica specifica.

Come già detto, quasi sempre l'avvocato che raccoglie la nomina di fiducia in vista di un processo penale all'interno del quale il danneggiato voglia esercitare l'azione civile, si lascia conferire entrambe le procure speciali, anche e soprattutto per una questione di economia processuale e per avere ampia padronanza della funzione rivestita. Quando ciò non avviene, di norma, si imposta la dichiarazione di costituzione in prima persona a nome e sottoscrizione della persona offesa e in calce si conferisce la nomina di difensore di fiducia attraverso la procura speciale alle liti.

Orbene, il difensore al quale è stata rilasciata la procura ad litem può sempre delegare un proprio sostituto processuale, così come sancito dall'art. 102 c.p.p., sicché il problema non si pone affatto.

Invece il difensore di fiducia al quale viene conferita anche procura speciale per la rappresentanza sostanziale della posizione soggettiva finalizzata al risarcimento del danno, in nome e per conto del danneggiato, non potrà nominare un proprio sostituto processuale nella fase processuale della costituzione di parte civile se tale facoltà non gli sia stata prevista espressamente nell'atto di conferimento della procura speciale da parte della persona offesa/danneggiato; pertanto si ritengono non sufficienti a tale scopo le procure speciali che non prevedano espressamente il potere per il procuratore speciale di nominare un proprio sostituto all'atto della costituzione di parte civile.

In alternativa, qualora il procuratore speciale non abbia l'espressa facoltà di nomina di un sostituto, per ovviare alla sua "assenza" sarebbe necessaria la presenza fisica del danneggiato nell'udienza di costituzione a "ratifica" della posizione del sostituto processuale.

Questa è stata la posizione della Suprema Corte la quale appare francamente ovvia e condivisibile, dopo un periodo di vera e propria fobia da parte degli avvocati che temevano che il divieto di sostituzione processuale del procuratore speciale finalizzato alla costituzione di parte civile potesse essere sancito in modo netto ed assoluto da parte della Corte di Cassazione: sconfinando in un interpretazione della normativa assolutamente non condivisibile ed illegittima.

Avv. Lorenzo Sozio del Foro di Napoli (Studio Legale IUS40 - Novara)

Vedi allegato

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: