La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11548/2009) ha stabilito che l'imprenditore che lascia una società di persone deve comunicarlo personalmente all'amministrazione, altrimenti continua a pagare le imposte sulla base dei redditi dell'impresa. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta società devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio".
"Così come è vero - precisa la Corte -, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 dispone che per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica, tra l'altro, se c)'l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto .. dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio' (…)". I Giudici hanno infine evidenziato che, nel caso di specie, "il ricorrente non censura specificamente la motivazione dell'impugnata sentenza
nella parte in cui si afferma che ‘era onere del (…) D. spiegare al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi, che aveva cessato il lavoro di agente di assicurazione a far data dal (…). Inoltre, va ricordato che ‘accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, (…)integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione' e, nella concreta fattispecie, il ricorrente censura solo genericamente il rilievo del giudice del merito secondo cui sarebbe stato suo onere proporre ricorso nelle sedi competenti. Ciò conformemente al principio per il quale ‘il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

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