La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 21270/2009) ha stabilito che nelle piccole aziende familiari, risponde della sicurezza, il socio delegato dagli altri ai rapporti con l'ispettorato del lavoro e, cioè, il vertice della società.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “vero è che nella società di fatto, qual è l'impresa familiare, i soci si trovano in una posizione paritaria, e la responsabilità dell'evento dannoso ricade su ciascuno di essi, e quindi anche sul ricorrente, ma, nella fattispecie, è la delega espressa, di cui si è fatto riferimento, a rendere legittima la conclusione che (…) sia stato personalmente investito, per di più, della titolarità del dovere giuridico di predisporre i mezzi opportuni e le spese necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori, circostanza non verificatasi in concreto, essendo stato impiegato un macchinario pericoloso, in quanto non dotato, come prescritto da specifica norma antinfortunistica, di schermatura idonea ad evitare accidentali contatti degli arti dei lavoratori con gli organi in movimento del nastro trasportatore”.
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