Con la sentenza n. 10981 del 13 maggio 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che una società non può dedurre i costi delle macchine di sua proprietà ma utilizzate un'altra società ad essa collegata (la ditta individuale dell'amministratore della prima società). Secondo quanto si apprende dalla vicenda, la società ricorrente (snc) avrebbe proposto ricorso in Cassazione, eccependo che anche se "l'attività di produzione e vendita
dei prodotti caseari era svolta da due soggetti economici differenti, tuttavia ciò non escludeva che in realtà si trattasse di un'entità unica, e quindi che i costi anche della vendita fossero sopportati dal soggetto produttore". Sul ricorso proposto dalla snc, la Corte ha stabilito che "in tema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato dal altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica (…) Infatti la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro non consente di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione alla stesso (e non già partecipante) ai risultati economici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo (…) Inoltre - continuano i giudici di legittimità - va rilevato che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa
di quei benefici. Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge stessa, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione".

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