La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 17744/2009) ha stabilito che non è punibile il dipendente che divulga i segreti aziendali a meno che l'impresa non riesca a dimostrare che il flusso di informazioni alla concorrenza ha causato un danno concreto.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “ai sensi dell'art. 621 c.p. la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti. La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu nocumento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la (…). La mancanza del nocumento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato”.
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