L'accordo di riservatezza è un patto o un contratto con il quale due parti si accordano per mantenere il riserbo su alcune specifiche informazioni

Cos'è l'accordo di riservatezza

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L'accordo di riservatezza è stipulato ogniqualvolta vi sia la necessità di non divulgare determinate informazioni delle quali un soggetto sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto che lo lega a un altro soggetto.

Lo stesso può essere oggetto di uno specifico contratto o essere inserito come clausola nell'ambito di un contratto dal contenuto più vasto. Di norma è stipulato tra imprese.

La riservatezza del lavoratore

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Non mancano casi in cui l'accordo di riservatezza sia stipulato tra datore di lavoro e lavoratore.

A tal proposito va tuttavia detto che, in realtà, i dipendenti sono tenuti al segreto per legge: il codice civile, all'articolo 2015, stabilisce infatti che "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Oggetto dell'accordo di riservatezza

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L'oggetto dell'accordo di riservatezza è determinato liberamente dalle parti, che possono scegliere in completa autonomia quali sono le informazioni che desiderano che non vengano divulgate.

Può trattarsi, ad esempio, di informazioni di carattere economico o finanziario o di carattere operativo o amministrativo, ma anche di natura negoziale o commerciale.

Chi è tenuto al segreto

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L'accordo di riservatezza, a seconda dei casi, può obbligare al segreto tutte le parti che lo stipulano o soltanto una di esse, se questa è l'unica a ricevere le informazioni riservate e non comunica all'altra nulla che non possa essere divulgato.

Violazione della riservatezza: conseguenze

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La violazione dell'accordo di riservatezza rappresenta un inadempimento contrattuale, con l'obbligo per la parte che lo pone in essere di risarcire il danno cagionato all'altra, a meno che non riesca a dimostrare che la divulgazione è avvenuta per causa a lei non imputabile.

L'ammontare del risarcimento, che di norma comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, può anche essere predeterminato dalle parti in contratto con la previsione di una penale.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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