La quinta sezione penale di Palazzo Cavour, con la sentenza n.11965 depositata il 29 marzo 2010, in tema di rivelazione del segreto industriale, ha stabilito che è legittimo il sequestro del pc dell'indagato per violazione del cd. "know-how". Secondo la ricostruzione della vicenda, era stato proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza del tribunale del riesame con cui era stato rigettato l'appello dell'imputato
e confermato quindi il sequestro probatorio del computer, dei supporti informatici e delle fatture. La Corte ha infatti ritenuto legittimo il sequestro, poiché "rientra nell'oggetto di tutela della norma di cui all'art.623 c.p. anche il cd. Know-how aziendale, mirato alla funzionalità degli impianti ed alla economia della gestione". In particolare gli Ermellini hanno stabilito che "non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rilevazione di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c. della scoperta o della applicazione rilevata (…) e che oggetto della tutela penale di tale reato è costituito da quel patrimonio congiuntivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale".

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