La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8482/2009) ha stabilito che le spese di assunzione del personale sostenute dalle imprese possono essere detratte interamente nell'anno in cui sono state realmente sostenute. Infatti "non si tratta di costi relativi a più esercizi". La Corte ha quindi affermato che "le spese di assunzione del personale a tempo indeterminato non sono spese relative a più esercizi ex art. 74.3 DPR 22 dicembre 1986, n. 917". Difatti, nel caso di specie, gli Ermellini hanno chiarito che "se si aderisce, come il Collegio ritiene di dover fare, al criterio fissato nella sentenza di questa Corte 10 aprile 2006, n. 8344, secondo il quale è onere dell'impresa indicare specifici criteri per stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio, occorre prender atto che, avendo la Società dichiarato che tale imputabilità è impossibile per le spese di assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato, si tratta di verificare la rilevanza giuridica di tale assunto. Che le spese sostenute per selezionare del personale a tempo indeterminato siano ‘altre spese relative a più esercizi', ai sensi dell'art. 74.3 TUIR, è da escludere sol che si consideri che è la spesa del personale a tempo indeterminato già assunto che, come dice la sentenza
impugnata ‘tende a prolungarsi per un arco di tempo superiore all'anno, mentre la spese affrontata per l'assunzione del personale si eroga solo nel momento preliminare della selezione. Lo dimostra il caso estremo in cui la selezione si concluda negativamente, vuoi per il suo esito negativo vuoi per la rinuncia dei selezionati ad essere assunti. In sostanza, la pluriennalità dell'imputabilità delle spese di assunzione del personale è illogica e non è l'oggetto dell'art. 74.3 TUIR".

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