La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di assegno di mantenimento, che il coniuge su cui grava l'obbligo dell'assegno mensile a favore della moglie e dei figli, è tenuto a continuare a versarlo nonostante l'azienda di cui è amministratore versa in condizioni di crisi economica.
Il coniuge-ricorrente, in seguito a sentenza di separazione giudiziale, era obbligato al versamento di un assegno mensile di 2000 euro per il mantenimento della moglie e di altrettanti euro per il mantenimento dei figli. Già in secondo grado il marito aveva eccepito che, a seguito di una grave crisi economica che ha toccato l'azienda da lui gestita, (crisi aziendale peraltro documentata da numerosi articoli di stampa) non era più in grado di continuare a versare quella cifra essendo venuti meno gli emolumenti derivanti dalla gestione dell'azienda.
La sentenza della Cassazione, la n.3916/2009 del 18 febbraio 2009, rigettando il ricorso del marito e conformandosi alle precedenti pronunce della Corte in riferimento all'assegno di mantenimento, stabilisce invece il principio, secondo cui il marito deve continuare a mantenere la moglie e la famiglia nonostante i disagi economici. La Corte d'Appello di Venezia, che aveva risposto con “adeguate, logiche e giuridicamente corrette argomentazioni”, aveva già dichiarato che tutte le eccezioni sollevate dal marito fossero infondate e che l'assegno di mantenimento “era compatibile con la residua capacità economica del marito”.
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