La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ex coniuge che omette di versare l'assegno di mantenimento commette reato, indipendentemente dallo stato di necessità dei figli e dell'ex coniuge beneficiario


Il caso in esame

Un uomo, dopo la separazione, aveva interrotto il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dell'ex moglie e dei figli. La difesa sosteneva che, poiché l'ex moglie disponeva di un reddito proprio e i figli erano economicamente autosufficienti, l'omesso versamento non causava loro alcun disagio economico.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato tale argomentazione, affermando che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento deriva da una decisione giudiziaria e non è subordinato alla condizione economica attuale dei beneficiari. L'omesso versamento costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale, che punisce chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti o al coniuge. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di mantenimento è finalizzato a garantire una continuità nelle condizioni di vita dei beneficiari, indipendentemente dal loro stato di necessità contingente.

Implicazioni della sentenza

Questa pronuncia ribadisce che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento non può essere disatteso unilateralmente dall'obbligato, anche se ritiene che i beneficiari non versino in stato di bisogno. Eventuali modifiche alle condizioni economiche delle parti devono essere valutate e approvate dal giudice competente. L'omesso versamento, senza una modifica ufficiale delle disposizioni, costituisce reato e può comportare conseguenze penali per l'obbligato.

Scarica pdf Cass. n. 45595/2024

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