La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 7044/2009) ha stabilito che il factotum di una società risponde di bancarotta fraudolenta e ciò anche se, per statuto, l'amministratore è un'altra persona.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga, in via di mero fatto, come nella specie, il […], le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto. E tale funzione può ricavarsi dall'inserimento del soggetto, in qualsiasi momento dell'iter' di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi. Il fatto che […]fosse il factotum della società e che tutte le bolle di consegna o trasporto fossero firmate dallo stesso senza che avesse alcun incarico ufficiale, dimostra che egli si occupava in via esclusiva e di mero fatto della gestione e della commercializzazione dei beni”.
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