La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 4946/2009) ha stabilito che non commette alcun reato l'ex coniuge assegnatario di figli minori nel caso in cui questi non rispettino gli incontri con il padre.
La Corte ha inoltre precisato che la perizia sull'attendibilità delle dichiarazioni della minore “non riveste in realtà tale carattere, dato che l'attendibilità soggettiva e oggettiva di tatti dichiarativi è questione che deve essere autonomamente valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura psicologica da affidare a esperti della materia, estranei al campo delimitato dall'art. 220 c.p.p.
Con questa decisione la Corte ha confermato l'archiviazione delle accuse mosse nei confronti di una mamma che non riusciva a far rispettare alla figlia gli incontri fissati dal giudice con il padre della ragazza.
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