Nulla possono farci i tribunali o i servizi sociali, il ravvicinamento può avvenire solo su base spontanea

di Valeria Zeppilli - Se il figlio adolescente trascurato lo desidera, gli incontri con il genitore vanno interrotti. O meglio: non possono essere forzati.

Con la sentenza numero 20107/2016, depositata il 7 ottobre scorso (qui sotto allegata), la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha infatti affermato che se un genitore ferisce il proprio figlio dandogli poche attenzioni, nulla possono farci né i tribunali né i servizi sociali: il ravvicinamento può avvenire solo su base spontanea.

Nel caso di specie si trattava di una figlia, una ragazzina di quindici anni, ferita dal fatto che il padre, dopo il divorzio dalla madre, si era limitato a mandarle alcuni sms e a farle sporadiche telefonate.

Di conseguenza l'adolescente si era mostrata del tutto indisponibile a partecipare a un progetto di riavvicinamento con il padre.

Per la Cassazione, dinanzi a un tale quadro, non può essere contestata la decisione presa dal giudice del merito di non forzare la ragazza ma di limitarsi a dare incarico ai servizi sociali di monitorare la situazione anche offrendo al padre il supporto necessario per individuare la migliore strategia per recuperare la relazione con la figlia.

Tale decisione è infatti incentrata sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione: correttamente è stato ritenuto che imporre percorsi terapeutici e incontri obbligati o addirittura mutare il regime di affidamento potrebbero pregiudicare ulteriormente la relazione padre-figlia.

Se la ragazza non si sente pronta, forzarla sarebbe deleterio: il padre non può farci nulla, ma, semmai, deve impegnarsi a ricostruire il rapporto compromesso.

Corte di cassazione testo sentenza numero 20107/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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