La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei processi lumaca e con due recenti sentenze detta i criteri per la valutazione della irragionevole durata del processo e del risarcimento che ne consegue. Per considerare "irragionevole" la durata del processo - spiega la Corte - al fine di ottenere l'equa riparzione in base al disposto di cui alla Legge n. 89/2001 non basta fare riferimento alla violazione del termine indicato dall'articolo 81 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. Tale norma dispone che "nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore". La Corte di Cassazione (sentenza n.29543/2008) ha chiarito in merito che la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri fissati dall'art. 2 della legge n. 89/01. Da tale durata complessiva - spiega la Corte - vanno poi sottratti i rinvii richiesti dalle parti con intenti dilatori e quelli dovuti a negligente inerzia delle stesse parti o più in generale all'abuso del diritto di difesa. In un'altra sentenza
(la n. 28501/2008) la Corte, occupandosi dell'equa riparazione ha poi evidenziato che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, anche se non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Non è però configurabile un danno non patrimoniale "in re ipsa" ossia un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione.
Il Giudice pertanto una volta accertata la violazione relativa alla durata ragionevole del processo deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Sotto questo profilo la modesta entità della somma richiesta dal cittadino non esclude l'indennizzo perchè l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco è esigua. Ciò che può comportare, semmai, tale aspetto è la riduzione dell'entità del risarcimento senza però escluderlo totalmente.

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