Anche il telefonino va considerato un "mezzo di sussistenza" né più né meno come lo sono la casa ed il cibo. E' quanto afferma la Corte di Cassazione che nella motivazione di una sentenza (la n. 45809/2008) chiarisce come "nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita famigliare e sociale nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana". E così secondo gli Ermellini sono da considerarsi mezzi di sussistenza i mezzi di comunicazione, l'abbigliamento, i libri d'istruzione per i figli minori e i mezzi di trasporto. Naturalmente il carattere più voluttuario di questi mezzi di sussistenza fa si che debbano essere erogati "in rapporto alle reali capacita' economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato". La decisione è stata presa dalla Sesta Sezione Penale della Corte che si è occupata del caso di un padre separato che era stato denunciato dalla ex moglie perché si era limitato a versare solo saltuariamente somme di denaro comunque inferiori all'importo mensile del mantenimento giudizialmente stabilito. Condannato in primo e in secondo grado per omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dell'ex consorte e del figlio minore l'uomo si e' rivolto alla Suprema Cassazione sostenendo anche di essere impossibilitato a versare l'intera somma alla precedente famiglia a causa di motivi di salute e dovendo comunque mantenere una figlia di secondo letto. I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso rimarcando la colpa dell'imputato
nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza sia "nelle sue componenti oggettive che in quelle soggettive (la decisione di primo grado segnala che l'imputato non si e' mai curato di incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino e dell'ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui e' nata un'altra figlia)".

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