La Corte dei Conti (n. 366/2002) ha stabilito che un preside, già condannato in sede penale per pedofilia, ha l'obbligo di risarcire i danni anche all'amministrazione scolastica
La prima sezione centrale di appello della Corte dei Conti (n. 366 del 24 ottobre 2002) ha stabilito che un preside, già condannato in sede penale per pedofilia, ha l'obbligo di risarcire i danni anche all'amministrazione scolastica.

Il caso si riferisce alla vicenda di un dirigente scolastico condannato a tre anni di reclusione per aver commesso atti di libidine violenta nei confronti di alcune sue alunne.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa istauratosi davanti alla sezione regionale della Corte dei conti il Preside aveva riportato una condanna alla pena pecuniaria di 100 milioni di vecchie lire.

I giudici di secondo grado hanno confermato l'esistenza del danno nei confronti dell'amministrazione anche se hanno ridotto la pena da 100 milioni di lire a 5.000 euro considerando tale somma sufficiente a risarcire il danno indiretto subito dall'amministrazione per la condotta del preside.


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