Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: guardia medica "chiami il 118", condannata per rifiuto atti d'ufficio

La guardia medica che non interviene e consiglia di ospedalizzare il paziente con una chiamata al 118 rischia una condanna penale. Parola di cassazione. Secondo gli Ermellini si può infatti configurare una ipotesi di rifiuto di atti d'ufficio. Nel caso esaminato dalla Corte, la guardia medica, benchè sollecitata dal paziente a intervenire aveva consigliato di sollecitare il 118 per una ospedalizzazione e per discolparsi aveva addotto di essere sprovvisto della necessaria attrezzatura per tamponare l'emergenza. la Corte nella sentenza 35344/2008 ha ricordato che "l'urgenza dell'intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata con riferimento al pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente irreparabile, che puo' comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata". Sulla scorta di questo principio la Sesta sezione penale ha confermato una condanna ex art. 328 c.p. nei confronti di una guardia medica per avere "indebitamente rifiutato [...] l'intervento domiciliare per sostituire il catetere urinario, che era ostruito, ad una paziente tetraplegica impossibilitata alla minzione da circa 12 ore". Per ben due volte i familiari della malata avevano contattato la guardia medica, sentendosi però solo dire dal medico di "sollecitare l'intervento del 118" essendo lui "sprovvisto del set sterile necessario per l'operazione di sostituzione del catetere". Alla fine il 118 è intervenuto ma il marito della paziente non aveva consentito il trasferimento in ospedale essendo la moglie inserita da tempo nel programma di assistenza domiciliare. La famiglia aveva così dovuto rivolgersi privatamente ad un'infermiere professionale per la sostituzione del catatere. Immediata la denuncia contro la guardia medica che dopo la condanna da parte dei giudici di merito si era rivolta in cassazione sostenendo che non era stato dato peso "alla reale ragione per la quale aveva consigliato di ospedalizzare la paziente". I Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso ricordando che "durante il turno di guardia, il medico e' tenuto ad effettuare al piu' presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente".

Altre informazioni su questa sentenza

Nella parte motiva della Sentenza la Corte ricorda inoltre che "il reato punito a titolo di dolo generico richiede solo la coscienza e volonta' dell'agente di rifutare l'atto del proprio ufficio che per ragioni di sanita', in difetto di una effettiva causa di giustificazione, deve essere compiuto senza ritardo". Nel caso in questione, vista la denuncia di un "grave stato si sofferenza, provocato da un'aneuresi che si protraeva da oltre 12 ore", la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare e' stato un "vero e proprio rifiuto di atti d'ufficio, considerato che il medico, in maniera aprioristica e irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalita', non effettuo' alcuna valutazione sulla necessita' eventuale di apprestare le necessarie cure e si limito' a suggerire l'opportunita' di richiedere l'intervento del 118". In ogni caso, "e' dovere imprescindibile del medico - conclude la Suprema Corte - prestare la propria opera per fronteggiare ed alleviare lo stato di sofferenza dell'ammalato, non essendo tollerabile che costui venga lasciato soffrire con pericolo di ulteriori complicazioni".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi