Pensione di inabilità – requisito reddituale – reddito del coniuge – cumulo – esclusione [art. 14-septies, d.l. 663/79]
Ai fini della concessione della pensione di inabilita' agli invalidi civili totali di cui all'art. 12 della legge 30 gennaio 1971, n. 118, l'unico reddito da considerare e' quello del solo richiedente escludendo il resto dei soggetti presenti nel nucleo familiare - coniuge compreso.
La Consulta, pur non entrando nel merito della questione traccia questa linea enfatizzando il messaggio della Direzione centrale dell'INPS, n. 9879 del 17 aprile 2007 che testualmente recitava che..in tema di pensioni d'inabilità civile, il requisito reddituale va riscontrato tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni d'invalidità parziale.
(Giovanni Dami)
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