L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e'
stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e
gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la
qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati
«soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati
«soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione
obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse
dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che
svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico,
amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale
qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in
qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le
analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche
sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento
tecnico...
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