Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: marito violento? Via dai luoghi frequentati dalla moglie

Che sia separato o no, poco importa. Se il marito è manesco va tenuto lontano da tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla moglie: casa coniugale, bar, supermercato e via diecendo. E' necessario infatti evitare ogni possibile occasione di incontro. E' questo il concetto ribadito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.28958/2008) che ha confermato l'ordine di allontanamento dalla casa familiare di un uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, che pur essendo andato ad abitare in un altro appartamento, viveva però nello stesso palazzo della moglie. L'uomo, ogni volta che incontrava la consorte le metteva le mani addosso. Da qui il provvedimento del Tribunale della Liberta' convalidato ora dalla Cassazione. Nella parte modiva della sentenza la Corte scrive che e' legittimo "non solo l'allontanamento dal convivente dalla casa familiare, ma anche la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa" e questo per le inevitabili possibilita' di incontro tra le parti che non impedirebbero la reiterazione del reato. L'uomo, ricorrendo in Cassazione aveva sostento che l'allontanamento dalla casa familiare poteva essere applicato solo in ipotesi "di reale ed effettiva convivenza, e non pure in ipotesi in cui il soggetto del reato dimori in casa autonomamente e in via esclusiva". La Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo che "l'allontanamento dalla casa familiare non presuppone necessariamente la convivenza tra le parti, ma e' applicabile anche quando l'indagato abbia gia' abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale".

Altre informazioni su questa sentenza

La corte ha anche evidenziato che "correttamente il Tribunale ha escluso ogni rilevanza alla circostanza che i coniugi abitassero in due distinte unita' abitative dello stesso immobile sul rilievo, tutt'altro che illogico, che i predetti condividono comunque gli spazi comuni, dove sono avvenuti i fatti di causa e cio' non impedirebbe le innumerevoli possibilita' di incontro tra l'indagato" e la consorte maltrattata "e quindi l'occasione per la reiterazione delle condotta criminosa". Ecco perche' la Cassazione, alla luce di queste considerazioni, evidenzia come l'art. 282 bis c.p.p. "prevede espressamente non solo l'allontanamento del convivente dalla casa familiare, ma anche la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente fequentati dalla persona offesa". Lo scopo e' quello di ridurre il piu' possibile, se non proprio annullare, le occasioni di incontro tra la coppia.


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