La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16350/2008) ha stabilito che per i lavori di ristrutturazione di un immobile che il professionista adibisce a studio professionale, non può essere dedotto dall'imponibile l'intero ammontare ma possono essere dedotte solo le spese di quota annuale di ammortamento. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "in presenza di opere eseguite all'immobile adibito a studio professionale, le spese relative possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute se trattasi di piccole manutenzioni, rientranti nella categoria di cui all'art. 1576 c.c., ovvero quelle che risultino dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene, alla stregua di una valutazione d'insieme della modesta entità del loro valore economico e della destinazione dell'immobile; invece, in presenza di opere che si connotano quali lavori di ristrutturazione dell'immobile, la deduzione delle spese relative si esegue in quota annuale di ammortamento".
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