Nel respingere il ricorso promosso da un conduttore la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato (Sent. 14486/2008) che “la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell'intimazione una data di cessazione del contratto erronea (…), non osta né all'accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del diniego di rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l'esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all'accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale”. Ciò in quanto, precisano gli “ermellini”, “l'indicato errore non vale ad escludere l'inequivoca volontà del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile”.
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