Con la sentenza n. 17681, depositata il 29 agosto 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione, qualora il proprietario abbia comunicato di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza (nella specie era stata inviata una raccomandata spedita dodici mesi prima), l'inquilino non può decidere unilateralmente di far cessare il rapporto anticipatamente, sottraendosi senza il consenso del locatore alle proprie obbligazioni. Se quindi il conduttore sceglie di non versare più il canone locativo ciò costituisce un inadempimento e - nel caso in cui il locatore abbia promosso un giudizio di sfratto per morosità - il giudice dovrà considerare che la causa che ha determinato la risoluzione del contratto prima della scadenza non è riconducibile alla volontà del locatore bensì all'inadempimento dello stesso conduttore che, perciò, non può più vantare alcun diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento alla scadenza, essendosi il contratto risolto, in dipendenza di una condotta a lui addebitabile, prima di quella data.
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