La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3969/2007) ha stabilito che nel procedimento di convalida per finita locazione il giudice non può disporre la condanna alle spese del procedimento a carico del conduttore - intimato e a favore del locatore.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che nella fattispecie non trova applicazione, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore - intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto.
La Corte ha quindi precisato che in base al principio di causalità va negato che il locatore abbia diritto al rimborso delle spese processuali anticipate per chiedere la convalida della licenza per finita locazione.
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