Con
sentenza n. 5540/2012, la Corte di Cassazione, in materia di
locazioni ha stabilito che il conduttore, per evitare lo sfratto, deve pagare tutte le
morosità fino al termine concesso per la
sanatoria. In particolare, la terza sezione civile del Palazzaccio ha spiegato che laddove il conduttore che, convenuto in un giudizio di
sfratto per morosità
, abbia richiesto la concessione del "termine di grazia", manifestando così, implicitamente, per ciò solo una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, (sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 Cpc, senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore, sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità), a norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del conduttore sanante la
morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del
termine di grazia, senza che l'
inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. La
sentenza degli Ermellini nasce dal ricorso del proprietario di un immobile, sito in Roma, concesso in
locazione per uso abitativo, che conveniva in giudizio il conduttore, intimandogli lo
sfratto per morosità con contestuale richiesta di convalida. Dopo i due gradi di giudizio, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del conduttore, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello. Il conduttore aveva sostenuto, in appello, che l'ordinanza di concessione del termine per la
sanatoria non comprendeva il pagamento delle mensilità di dicembre e gennaio, sicché egli avrebbe dovuto ottenere la
sanatoria pagando quanto richiesto dal conduttore solo per i mesi oggetto dell' intimazione e non anche per le somme richieste per i canoni scaduti successivamente all'ordinanza del 10 novembre 2007. La Corte di Appello, con
sentenza confermata in Cassazione, aveva invece spiegato che la
sanatoria ex art. 55 della l. n. 392/78 non si era realizzata, non avendo il conduttore versato anche i canoni maturati successivamente all'intimazione, sino alla scadenza del concesso termine c.d. di grazia.