Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d'origine protetta (Regolamento Cee del Consiglio n. 2081/92, del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari), articolo 13 « [...]
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
[...]
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. […]».
La Corte di Giustizia ha ritenuto che la Repubblica Tedesca non abbia dimostrato il carattere generico della denominazione “parmesan”, in uso nell'etichettatura di taluni formaggi in vendita nel paese, ritenendo pertanto violati gli obblighi che incombono sulla stessa in forza del sopra citato regolamento n. 2081/1992.
In particolare, il termine “parmesan”, come sostenuto dalla Commissione Europea che ha presentato il ricorso, costituisce....leggi tutto....Consulenza legale
http://www.miolegale.it/massima/534-sentenza-Parmesan.html
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