La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 23599/02) ha stabilito che nel caso di episodi di "nonnismo" militare, il consenso dell'avente diritto non costituisce una scriminante.
Difatti, precisa la Corte, anche se il soggetto passivo ha accettato di sottoporsi a prove di iniziazione, la manifestazione di volontà non può ritenersi libera da condizionamenti considerata la forzata convivenza e il cliema di intimidazione creato dai militari più anziani.
Corte di Cassazione (Sentenza n. 23599/02)
Articoli correlati
-
-
22-05-2021
Nonnismo: cos'è e come è punito
Cos'è il nonnismo per il codice penale militare e come invece lo definisce la Corte di Cassazione in una recente sentenza -
-
-
10-04-2023
Violenza sessuale: il mancato manifesto dissenso non equivale a consenso
La Cassazione ricorda che in tema di violenza sessuale, la mancanza di dissenso manifesto non equivale a consenso presunto
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta
