Secondo una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate al datore di lavoro che assume il figlio non spetta il bonus assunzione in quanto il rapporto di lavoro difetta dei requisiti della subordinazione e il legame familiare ha la prevalenza. L'Agenzia ha ritenuto che l'assunzione del proprio figlio come collaboratore familiare, da parte del genitore, pensionato, non avendo rilevanza ai fini previdenziali, e considerata l'esistenza del generico diritto-dovere di solidarieta' ed assistenza familiare che l'ordinamento pone in capo ai componenti di ogni nucleo familiare, non possa in alcun modo dar luogo ad una fattispecie rilevante ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 novembre 2002, n.349/E: Credito di imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente
- Opposizione ad archiviazione e ricusazione del giudice ex art. 409 comma 2 c..p.p.



