I danni subiti da un ospite di un albergo per essere scivolato nella vasca da bagno mentre fa la doccia all'interno della camera nella quale alloggia, vanno risarciti dalla struttura alberghiera che ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia). E' quanto si legge in una recente pronuncia (Sent. 24739/07) della Corte di Cassazione nella quale si precisa che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed ai fini della sua configurabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza". Nel caso di specie i giudici della Corte hanno accolto il ricorso del danneggiato, osservando che "è rimasto provato che la vasca da bagno, in cui si è verificato l'evento lesivo, era stata destinata anche a doccia con la istallazione in alto e in forma fissa del diffusore per doccia, senza che fosse munita di alcun presidio di sostegno quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino antiscivolo" con la conseguenza che "l'evento dannoso si presenta come fatto reso possibile, e così causato, dalla predisposizione della vasca da bagno ad essere impiegata anche come vano di doccia, senza, tuttavia, essere stata dotata degli indispensabili presidi antiscivolo e di sostegno".

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