La Corte di Cassazione ha di recente respinto il ricorso promosso da un lavoratore avverso l'Ente previdenziale confermando la decisone dei giudici di merito che avevano escluso l'indennizzabilità dell'incidente subito dallo stesso lavoratore che, rientrando a casa dal lavoro, mediante un pulmino della ditta in cui erano trasporti anche altri dipendenti, era sceso all'altezza di un semaforo, attraversando la strada col rosso, venendo così investito da un'autovettura.
Condividendo il convincimento già in precedenza espresso dalla stessa Corte (Cass. n. 5525/04), i giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso casa - lavoro) ed evento (…)” e che “attraversare col rosso, è violazione di una delle norme del codice stradale di più generale conoscenza e di più facile percezione. Trattasi di una delle norme fondamentali del codice stradale, da tutti ben conosciuta, la cui violazione nasce da una scelta, ben precisa e a proprio rischio, di un'attività vietata, cioè da una incuranza della norma, a nulla rilevando, quale giustifica, l'eventuale corresponsabilità dell'investitore o una situazione di pioggia (come dedotto in ricorso), non valendo tali circostanze a escludere la scelta, operata dal lavoratore, di passare col rosso e risoltasi a suo danno”.
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